del Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Chiese
TITOLO I
Natura giuridica, sede e denominazione
Art. 1
I Comuni sotto elencati facenti parte del bacino imbrifero montano del Chiese in Provincia di Trento, si costituiscono in Consorzio, ente locale eretto ai sensi del RD 3 marzo 1934 n. 383 (oggi D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L) nonché della legge 27 dicembre 1953, n. 959 ed operano in osservanza del presente statuto come prescritto dall’art. 64 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L nell’ambito delle finalità indicate dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, concernente l'economia montana e del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 14 dicembre 1954 per la delimitazione dei perimetri dei bacini imbriferi montani dell'Oglio, del Mella e del Chiese. Faranno parte del Consorzio i seguenti Comuni:
Bersone, Bondo, Bondone, Brione, Castello Condino, Cimego, Condino, Daone, Lardaro, Pieve di Bono, Praso, Prezzo, Roncone, Storo e Ledro.
La sede del Consorzio è nel Comune di Condino.
Il Consorzio ha la seguente denominazione:
"CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO COMPRESI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL CHIESE - SEDE CONDINO".
Il Consorzio ha un Segretario ed un Ufficio.
TITOLO II
Scopo e durata
Art. 2
Il Consorzio, al fine di contribuire al progresso economico e sociale delle popolazioni e del territorio del Bacino Imbrifero Montano del Chiese può assumere ogni iniziativa od attività diretta a perseguimento di detti scopi, tra i quali la salvaguardia e la difesa dell’ambiente, in particolare dell’ambiente montano; a tal fine, può esercitare le funzioni ed i servizi previsti dalla legislazione vigente ovvero che siano delegati o in qualsiasi modo conferiti/affidati dai Comuni, dagli altri Enti territoriali e dalle Amministrazioni locali. Il Consorzio, sempre a tal fine, può costituire e partecipare a società o enti, nonché stipulare accordi di programma e convenzioni con altri Enti, pubblici e privati, ed utilizzare ogni altro strumento istituzionale previsto dalla legge per il raggiungimento delle proprie finalità.Il Consorzio assume inoltre le funzioni di Consorzio di Bonifica Montana ai sensi dell'art. 30 della Legge 25.07.1952, n. 991, e successive modificazioni, per l'applicazione di ogni norma di legge riguardante la bonifica montana.Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e potrà sciogliersi, oltre che nei casi previsti dalla Legge per il conseguimento del fine, per sopravvenute impossibilità a conseguirlo e per deliberazione di almeno tre quinti degli Enti appartenenti al Consorzio stesso.
TITOLO III
Organi del consorzio
Art. 3
Gli organi del Consorzio sono:
- l'Assemblea Generale
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente.
Tutti i componenti degli Organi del Consorzio possono essere rieletti.
CAPITOLO I°
Assemblea Generale
Art. 4
- L'Assemblea Generale è costituita dai Rappresentanti dei Comuni.
- Ogni Comune ha un rappresentante in seno all'assemblea Generale.
- Il rappresentante comunale è nominato dal rispettivo Consiglio Comunale purché abbia i requisiti per la nomina a Consigliere.
- Il mandato di ciascun Rappresentante cessa con la scadenza o con lo scioglimento del Consiglio comunale che lo ha eletto o con la revoca della deliberazione di nomina.
- Nelle votazioni e nelle elezioni in seno all'Assemblea ogni Rappresentante Comunale ha diritto ad un solo voto.
Art. 5
Spetta all'Assemblea Generale:
- l'elezione del Consiglio Direttivo con le modalità di cui all'art. 8 del presente Statuto;
- l'elezione del Presidente e del Vice Presidente;
- la nomina dei revisori dei Conti con le modalità di cui all'art. 13 del presente Statuto;
- l'approvazione del piano delle opere e degli investimenti e delle eventuali modifiche dello stesso;
- l'approvazione del Bilancio preventivo e sue variazioni, nonché del Conto Consuntivo del
Consorzio;
- l'approvazione del Regolamento per l'ordinamento giuridico ed economico del personale e dei
servizi consorziali;
- la nomina del Segretario;
- la determinazione delle condizioni di favore per l'assegnazione di energia elettrica eventualmente richiesta e prelevata a norma dell'art. 3 della Legge 27 dicembre 1953, numero 959;
- la deliberazione degli atti concernenti la costituzione e la modificazione del patrimonio
consorziale;
- i provvedimenti relativi a tutti i problemi che le vengono sottoposti dal Consiglio Direttivo.
Art. 6
- L'Assemblea Generale si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno e precisamente in primavera ed in autunno.
- L'Assemblea Generale si riunisce in seduta straordinaria a richiesta di almeno un terzo dei suoi Membri, a richiesta del Presidente o su deliberazione del Consiglio Direttivo. Copia dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale, con l'ordine del giorno, deve essere fatta pervenire alla Giunta Provinciale almeno tre giorni prima della riunione.
- La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata da consegnarsi all'Ufficio postale almeno otto giorni prima da quello fissato per la riunione.
- L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché l'elenco degli oggetti posti all'ordine del giorno.
Art. 7
- Nella sessione ordinaria di primavera vengono esaminati e deliberati i con i consuntivi dell'anno precedente.
- Nella sessione ordinaria autunnale viene deliberato sul Bilancio di previsione per l'anno successivo, sul piano delle opere e degli investimenti da compilarsi in allegato al bilancio e sulla
nomina dei Revisori dei Conti.
- Delle discussioni e delle deliberazioni è redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e nel caso di elezioni anche da tre scrutatori.
CAPITOLO II°
Consiglio Direttivo
Art. 8
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Generale nel proprio seno, a scrutinio segreto, con l'intervento dei due terzi dei componenti dell'Assemblea Generale ed a maggioranza assoluta di voti, ed è composto di cinque membri compreso il Presidente ed il Vice Presidente, di cui quattro scelti come segue:
- un membro fra i rappresentanti dei Comuni di Bondo, Roncone, e Lardaro;
- un membro fra i rappresentanti dei Comuni di Pieve di Bono, Bersone, Daone, Praso e Prezzo;
- un membro fra i rappresentanti dei Comuni di Condino, Cimego, Castel Condino e Brione;
- un membro fra i rappresentanti dei Comuni di Storo, Bondone e Tiarno di Sopra;
- Con successive votazioni l'Assemblea Generale provvede alla nomina del quinto membro effettivo da scegliersi fra i rappresentanti di tutti i Comuni del Consorzio.
- Con le stesse modalità l'Assemblea provvederà, quindi, alla nomina dei quattro membri supplenti da scegliersi nei gruppi di Comuni sopra elencati, e quindi, con successiva votazione, del quinto membro supplente da scegliersi fra tutti i Comuni aderenti al Consorzio.
- I membri supplenti potranno partecipare alle sedute del Consiglio, ma potranno votare solo allorquando manchino i rispettivi membri effettivi.
- Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni.
- Il mandato dei membri del Consiglio Direttivo cessa prima della scadenza del quinquiennio se in seguito ai diversi cicli di elezioni amministrative dei Comuni consorziati, almeno un terzo dei
rappresentanti dell'Assemblea Generale decada dal suo mandato.
- Se invece, durante il periodo di rimanenza in carica del Consiglio Direttivo, si rendesse vacante uno o più seggi, l'Assemblea Generale provvede alla sostituzione eleggendo il nuovo, o i nuovi membri, che rimarranno in carica per il solo periodo mancante allo scadere del quinquennio.
- I membri del Consiglio Direttivo restano in carica fino all'elezione dei successori.
Art. 9
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del Consorzio ed in particolare delibera sulle seguenti materie:
- formulazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e del piano delle opere e degli investimenti;
- formulazione del Regolamento per lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente e dei servizi consorziati;
- assunzione e licenziamento degli impiegati e dei salariati;
- deliberazioni di massima dei contratti;
- eventuale convocazione dell'Assemblea Generale;
- autorizzazione a stare in giudizio per liti attive o passive nell'interesse del Consorzio.
CAPITOLO III
Del Presidente
Art. 10
- Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale scegliendolo fra i membri effettivi del Consiglio Direttivo successivamente alla nomina dello stesso.
- Il Vice Presidente viene eletto dall’Assemblea Generale fra i membri effettivi del Consiglio Direttivo successivamente alla nomina del Presidente.
- L'elezione del Presidente e del Vice Presidente non è valida se non è fatta con l'intervento dei due terzi dei membri dell'Assemblea Generale ed a maggioranza assoluta di voti dei componenti l'Assemblea stessa.
- Qualora la prima votazione sia andata deserta, oppure nessun candidato abbia ottenuta la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione sarà rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione purché sia presente la metà più uno dei componenti l'Assemblea.
- Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti si procede, nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio ed è proclamato eletto colui che ha conseguito il maggiore numero di voti, ed, a parità di voti, il più anziano di età.
Art 11
Il Presidente rappresenta il Consorzio nell'espletamento dell'attività esecutiva, convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo e gli competono:
- l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;
- la firma degli atti e dei contratti del Consorzio;
- l'adozione dei provvedimenti di urgenza per il buon funzionamento dei servizi consorziali, salvo ratifica dell'organo competente nella successiva seduta.
Art. 12
In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente.
CAPITOLO IV°
Revisori dei conti
Art. 13
L'Assemblea Generale nomina annualmente i Revisori dei Conti in numero di tre, scegliendoli fra i componenti dell'Assemblea Generale esclusi i componenti del Consiglio Direttivo, con le forme previste dalla Legge comunale e provinciale per la nomina dei Revisori dei Conti e dei Conti comunali.
CAPITOLO V°
Del Segretario e del personale
Art. 14
Le modalità per la nomina del Segretario e dell'altro personale eventualmente necessario per il funzionamento del Consorzio e le relative attribuzioni, saranno stabilite in apposito Regolamento da deliberarsi dall'Assemblea Generale ai sensi dell'articolo 5 lettera f).
TITOLO IV
Norme e forniture
CAPITOLO I°
Norme per la compilazione dei piani delle opere e degli investimenti.
Art. 15
L'impiego dei proventi dei sovracanoni sarà fatto in conformità alle disposizioni della Legge 27 dicembre 1953, n° 959 per il conseguimento dei fini di cui all'art. 2 del presente Statuto, informandosi ai seguenti criteri di massima:
- opere nella località e nei Comuni dai quali proviene l'acqua utilizzata dalle imprese idroelettriche;
- opere nella località e nei Comuni che a seguito delle derivazioni soffrono nella loro costituzione economica danni e disagi di qualsiasi natura, provocati e non risarciti direttamente dai concessionari delle derivazioni;
- opere di progresso sociale ed economico interessanti tutto o parte del territorio del bacino imbrifero montano del Chiese, in provincia di Trento.
CAPITOLO II°
Fornitura di energia elettrica
Art. 16
A norma dell'art. 3 della Legge 27 dicembre 1953, n° 959, il Consorzio ha la facoltà di chiedere e di ritirare l'energia elettrica necessaria per il progresso economico e sociale, delle popolazioni del Consorzio; la stessa energia verrà messa a disposizione dei Comuni bisognosi richiedenti, mediante le proprie reti di adduzione e di distribuzione, oppure a mezzo di quelle delle aziende elettriche comunali o municipalizzate e dei Consorzi elettrici locali, per il conseguimento dei fini statutari.
Il Consorzio potrà disporre dell’energia elettrica di cui al comma 1, anche commercializzandola, nei modi consentiti dalla disciplina vigente.
TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 17
Per le elezioni, le nomine, le deliberazioni e per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si richiamano le norme e le disposizioni in vigore ed in particolare quelle contenute nelle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni e sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali.